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Ci si può rifiutare di fare l’alcol test?

Ci si può rifiutare di fare l’alcol test?

Ci si può rifiutare di fare l’alcol test?

 

Nessuno, neanche la polizia, può costringere fisicamente un cittadino a tenere un determinato comportamento (salvo particolari casi come l’arresto). Questo significa che l’automobilista sospettato di essere ubriaco non può essere coartato a soffiare nel palloncino per sottoporsi al test dell’alcol nel sangue. Ma quali sono le conseguenze di questo comportamento? In altri termini, ci si può rifiutare di fare l’alcol test? Per comprendere come stanno le cose ricorreremo a un esempio.

Immaginiamo che una donna, rientrando di notte a casa dal lavoro, venga fermata dalla polizia. Il vigile, piuttosto pignolo, dopo aver fatto i controlli di routine, le chiede di sottoporsi alla prova dell’etilometro.

La donna si rifiuta: deve tornare a casa e trova assurdo che quel vigile perda tempo con lei dopo una giornata passata a lavoro. Infastidita lo apostrofa, invitandolo – con toni anche sprezzanti – a fare i test ai ragazzi che escono dalle discoteche, invece che ai lavoratori che tornano a casa. Il vigile, però, non accetta quell’obiezione e si impunta, intimando alla donna che – se non farà l’alcol test – riceverà le medesime sanzioni applicate alla guida in stato di ebbrezza sopra la soglia.

Ne nasce una discussione. Chi ha ragione? La donna, che ritiene di potersi rifiutare di sottoporsi all’alcol test? Oppure il vigile, che, invece, si ritiene in dovere di sanzionarla come se fosse stata trovata ubriaca?

La soluzione è scritta nella legge e nelle diverse sentenze della giurisprudenza che hanno sino ad oggi affrontato il tema.

L’automobilista, che rifiuta di sottoporsi all’alcoltest compie reato. In particolare, il conducente viene considerato come se fosse stato trovato alla guida con il tasso di alcol più alto rispetto alle tre soglie previste dalla legge. A lui, pertanto, si applicano le medesime sanzioni penali previste per la guida in stato di ebbrezza sopra la soglia massima.

A questo proposito bisogna ricordare quali sono le pene previste per la guida in stato di ebbrezza e le soglie di alcol nel sangue oltre le quali scatta la punizione.

  • da 0,51 a 0,8 g/l (grammi di alcol per litro di sangue) non ci sono sanzioni penali. Il conducente compie un semplice illecito amministrativo punito con la sanzione pecuniaria (appunto di tipo amministrativo, simile a una normale multa per eccesso di velocità) che è di 531 euro. Scatta poi la decurtazione di 10 punti dalla patente, e la sospensione della stessa patente da 3 a 6 mesi. In tal caso non ci sono procedimenti penali e si riceve un semplice verbale a casa, al pari di una comune multa per eccesso di velocità;
  • da 0,81 a 1,5 g/l si passa al penale, ma la sanzione è lieve: ammenda da 800 a 3.200 euro, decurtazione di 10 punti e sospensione della patente da 6 mesi a un anno;
  • da 1,5 g/l in su scatta la sanzione penale più severa: ammenda da 1.500 a 6mila euro, decurtazione di 10 punti, sospensione della patente da 1 a 2 anni, confisca dell’auto.

https://www.laleggepertutti.it/172010_ci-si-puo-rifiutare-di-fare-lalcol-test

(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it)