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Guida in stato d’ebbrezza: tutto quello che c’è da sapere

Guida in stato d’ebbrezza: tutto quello che c’è da sapere

Guida in stato d’ebbrezza: tutto quello che c’è da sapere

 

Etilometro, tasso alcolemico e sanzioni

Le misurazioni sono effettuate con l’etilometro, un particolare strumento che misura la quantità di alcol contenuta nell’aria espirata. Per sicurezza l’esame è ripetuto due volte a distanza di 5 minuti l’una dall’altra, visto che la costituzione fisica del singolo individuo, come noto, può alterare i risultati.

Se l’apparecchio etilometro rileva un tasso alcolemico:

  • tra 0,5 e 0,8 g/litro: si paga una sanzione da 500 a 2.000 euro e si va incontro alla sospensione della patente da 3 a 6 mesi;
  • tra 0,8 e 1,5 g/litro: la faccenda si fa molto più seria e si è puniti con una multa che varia da 800 a 3.200 euro e arresto da cinque giorni (limite minimo secondo quanto previsto dall’ex art. 25 comma 1 del Codice Penale) fino a un massimo di 6 mesi, a cui vanno sommati la sospensione della patente da 6 mesi a un anno con ritiro immediato (su strada) e applicazione della sospensione cautelare prefettizia;
  • oltre gli 1,5 g/litro: la pena è ancora più grave, infatti è prevista una sanzione da 1.500 a 6.000 euro, l’arresto da 6 mesi a un anno, la sospensione della patente da uno a due anni con ritiro immediato (su strada) e applicazione della sospensione cautelare prefettizia, sequestro del veicolo salvo che il veicolo non sia intestato a una terza persona, in quest’ultimo caso la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Inoltre è prevista un’aggravante (ridetermina la pena fino a 1/3), nello specifico, gli artt. 589 e 590 in caso di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime causate da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica.

Dopo la recente riforma, generalmente il tasso etilometrico rilevante è fissato a 0,8 g/litro.

Esistono però quattro categorie di soggetti per i quali vige il divieto assoluto di guida dopo aver ingerito sostanze alcoliche, nello specifico:

  1. conducenti infraventunenni;
  2. conducenti che abbiano conseguito la patente di guida B da meno di tre anni;
  3. conducenti che effettuano “attività di trasporto di cose “ ad esempio autotrasportatori e assimilati, secondo quanto revisto dagli artt. 86,86 e 87 del Codice della Strada, o “persone” secondo quanto previsto dagli artt. 88, 89 e 90 del Codice della Strada;
  4. conducenti di autoveicoli con massa a pieno carico maggiore di 3,5 tonnellate oppure di “treno“ (autocarro con rimorchio) con massa complessiva maggiore di 3,5 tonnellate, oppure di autoarticolati, autosnodati autobus o altri mezzi adibiti al trasporto di persone con oltre otto posti disponibili.

 

Guida in stato di ebbrezza, accertamenti ematici e alcoltest

Cosa accade se l’automobilista che ha causato un sinistro stradale è sospettato di essere in stato di ebbrezza e viene invitato dalle forze dell’ordine ad effettuare i prelievi ematici?

Secondo quanto ha stabilito la sentenza n. 1546/2016 della Corte di Cassazione è obbligatorio che le forze dell’ordine informino l’automobilista della finalità del prelievo ematico pena la nullità delle sanzioni penali previste in caso di illeciti. È infatti facoltà dell’automobilista chiedere di essere assistito da un legale di fiducia essendo pendente il giudizio sulla contestazione di illeciti amministrativi. In mancanza di una scorretta (mancata) informazione le sanzioni penali derivanti da un possibile rifiuto da parte dell’automobilista a sottoporsi a tali accertamenti è da considerarsi nulla.

Per gli stessi motivi, la Cassazione Penale, sezione quarta, n. 42667/2013 ha ritenuto che vada considerato nullo l’alcoltest eseguito all’automobilista senza  che quest’ultimo sia precedentemente informato da parte delle forze del’ordine della possibilità di farsi assistere da un avvocato di fiducia.

 

Revoca patente di guida

La patente di guida è sempre revocata quando:

  • si tratta di conducenti di autobus o di veicolo destinato a trasporto merci (con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate) – per queste categorie c’è infatti l’obbligo di avere un tasso alcolemico pari a zero;
  • in caso di recidiva entro un periodo di due anni (la stessa persona compie la medesima violazione in un arco di tempo inferiore a un biennio).

La revoca della patente viene inoltre disposta quando il conducente ha tasso alcolemico superiore a 1,5 g/litro o è sotto l’effetto di droga e stupefacenti. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente sotto l’effetto di droga o alcol tutte le pene fin qui elencate sono automaticamente raddoppiate. Inoltre è disposto il fermo amministrativo per una durata di 180 giorni, salvo che appartenga a una persona estranea all’illecito.

 

(...omissis...)

copia integrale del testo si può trovare al seguente link:

http://www.6sicuro.it/news/multe-guida-stato-ebbrezza

(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it)