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Accertamento alcol nel sangue, non vale il test immuno-enzimatico

Accertamento alcol nel sangue, non vale il test immuno-enzimatico

Accertamento alcol nel sangue, non vale il test immuno-enzimatico

 

di Andrea Alberto Moramarco

Tribunale di Ascoli Piceno - Sezione penale - Sentenza 23 settembre 2016 n. 1108

 

L'accertamento dello stato di ebbrezza determinato dall'uso di sostanze alcoliche attraverso il ricorso al prelievo ematico impone l'osservanza di procedure particolari ed il rispetto di una metodica che assicuri il rispetto di requisiti minimi di garanzia e affidabilità. Ad affermarlo è il Tribunale di Ascoli Piceno che con la sentenza 1108/2016 ha ritenuto il valore alcolemico risultante dalla metodica immuno-enzimatica su plasma anziché su sangue non utilizzabile ai fini forensi.

Il caso - Protagonista della vicenda è un ragazzo che, mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a tarda notte, veniva investito da un pirata della strada e successivamente trasportato in ospedale. Giunto al pronto soccorso, al giovane venivano effettuati i prelievi ematici del caso per gli accertamenti relativi all'uso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti, dai quali risultava un tasso alcolemico pari a 0,90g/l. In seguito al decreto penale di condanna emanato per il reato di cui all'articolo 186 comma 2 lettera b) del Codice della Strada e alla relativa opposizione, il ragazzo veniva tratto a giudizio dinanzi al Tribunale per rispondere del reato di guida in stato di ebbrezza determinata dall'uso di bevande alcoliche.

L'attendibilità del test - In tale sede la difesa del giovane imputato contestava l'attendibilità dei risultati delle analisi perché, in sostanza, essi erano ottenuti attraverso una metodica non avente i requisiti minimi di garanzia e affidabilità richiesti a fini legali. Il consulente della difesa, infatti, aveva sottolineato che il metodo di accertamento dello stato di ebbrezza effettuata presso l'Ospedale, ovvero il "test immuno - enzimatico", "è routinariamente utilizzato per scopi clinici e terapeutici, ma non ha validità con riguardo alle finalità di prova in sede legale". In particolare, il test veniva effettuato sul plasma, "ove la concentrazione di alcol è molto più elevata rispetto a quella che ci sarebbe nel sangue", e non venivano rispettati alcuni accorgimenti come "l'uso di sostanze disinfettanti prive di alcol, assenza di preservante in provetta, conservazione di un campione per le controanalisi". E tutto ciò per la difesa del ragazzo portava alla non utilizzabilità delle analisi.

Risultati non utilizzabili - Dinanzi a tale quadro il Tribunale non può far altro che assolvere il ragazzo per insufficienza di prove, non essendo stata accertata la responsabilità penale al di là di ogni ragionevole dubbio. Il giudice ricorda, infatti, che a fronte dell'imputazione di guida in stato di ebbrezza determinata dall'uso di bevande alcoliche l'imputato ben può contestare la regolarità dell'accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo.

(...omissis...)

copia integrale del testo si può trovare al seguente link:

(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it)