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Gambling: doppia pronuncia dei giudici amministrativi lombardi

Gambling: doppia pronuncia dei giudici amministrativi lombardi

Giochi, doppia pronuncia dei giudici amministrativi lombardi

Doppia pronuncia del Tar Lombardia in materia di gaming. Nel primo caso i giudici amministrativi hanno respinto il ricorso di un esercizio pubblico di Lecco, contro l'ordinanza del 5.11.2013 del Comune di Lecco, con la quale il sindaco ha ordinato un orario massimo di attivazione degli apparecchi da intrattenimento (slot e vlt) dalle ore 10.00 alle ore 24.00.

Il ricorrente si era visto riconoscere l’istanza cautelare sulla base della giurisprudenza e del fatto che “il potere del sindaco di disciplinare gli orari degli esercizi pubblici non può essere esercitato per il perseguimento di scopi diversi da quello di sincronizzare gli orari di apertura al pubblico di sportelli pubblici e servizi privati per soddisfare le esigenze dell’utenza nemmeno qualora si tratti di prevenire l’insorgenza di eventuali ludopatie”.

La stessa Corte quindi cambia orientamento e ritiene il ricorso stesso infondato “in considerazione del mutamento giurisprudenziale recentemente intervenuto sulle questioni oggetto di causa, in particolare a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 220/2014… che ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata dal Tar Piemonte con riguardo all’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267, nella parte in cui tale norma non prevede che i poteri dalla stessa attribuiti al sindaco possano essere esercitati con finalità di contrasto del fenomeno del gioco di azzardo patologico (Gap)".

Nel secondo caso gli apparecchi da intrattenimento – si legge nella sentenza che ha accolto il ricorso intentato da un noto concessionario contro la diffida inviata da Comune di Milano a aprire una sala scommesse in viale Corsica.- “paiono i più insidiosi nell’ambito del fenomeno della ludopatia, in quanto, a differenza dei terminali per la raccolta delle scommesse, implicano un contatto diretto ed esclusivo tra l’utente e la macchina, senza alcuna intermediazione umana volta a disincentivare, per un normale meccanismo psicologico legato al senso del pudore, l’ossessione del gioco, specie nella fase iniziale del processo di dipendenza patologica". Da Palazzo Marino avevano suggerito una lettura estensiva della legge regionale contro le ludopatie, secondo la quale le distanze minime riguarderebbero tutta l’offerta di gioco e non solo slot e vlt. “Certamente la sala Vlt, per il tipo di frequentazione e di impatto urbanistico che comporta, diversamente da quanto opinato dalla ricorrente, non può considerarsi pubblico esercizio per il sol fatto che una parte minima della superficie venga dedicata all’attività accessoria e del tutto recessiva di somministrazione di alimenti e bevande.


(...omissis...)


copia integrale del testo si può trovare al seguente link:
http://www.ilvelino.it/it/article/2015/03/16/giochi-doppia-pronuncia-dei-giudici-amministrativi-lombardi/c7f10678-dff2-4f79-a1ad-1eeca7b50bca/


(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it)